Allineamento delle esenzioni dalla nomina del consulente a partire dal 2025

Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b) che entrerà in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR.

L’esenzione dalla nomina del consulente da parte di speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso.

Si riporta di seguito il testo del paragrafo 1.8.3.2 come modificato.

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si
applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.