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Traduzioni italiane dei regolamenti per il trasporto e la gestione di merci pericolose e guide operative.
Consulenza e formazione: gestione e trasporto delle merci pericolose.
Quesito-1
Spedizione di merci pericolose delle rubriche UN 3077 e/o UN 3082 per strada e via mare. Che tipo di esenzione prevede la disposizione speciale 375 dell’ADR?
Esiste un’analoga disposizione per il trasporto via mare?
L’applicazione della disposizione speciale 375 per le rubriche UN 3077 e UN 3082 comporta che la spedizione è COMPLETAMENTE esente dalle prescrizioni previste dall’ADR, a meno delle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8. per gli imballaggi.
Non bisogna confondere l’esenzione in applicazione della disposizione speciale 375 con altri tipi di esenzioni, come ad esempio quella per quantità limitate che comunque prevede l’adozione di alcune disposizioni dell’ADR (es. la losanga delle quantità limitate applicata sui colli – imballaggi combinati).
Anche nel caso del trasporto aereo di merci pericolose, si può ricorrere al tipo di esenzione identica a quella prevista dall’ADR/RID ovvero alla disposizione speciale A197 del capitolo 4.4 dello IATA DGR.
Notifiche delle miscele pericolose conformemente all’allegato VIII del Regolamento CLP
di Maria Alessandr Nania
Il Regolamento (UE) 2017/542 introduce l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 che contiene le informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione sulle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici. Tali informazioni devono essere fornite da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle agli organismi designati a livello nazionale in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.
L'allegato VIII ha lo scopo di eliminare le discrepanze a livello di informazioni, formato di dati e sistemi di notifica generate dall'attuazione dell'articolo 45 del regolamento CLP nei diversi paesi europei.
Tali informazioni in genere comprendono l'identificazione del prodotto, l'identificazione dei pericoli, le informazioni sulla composizione e le informazioni tossicologiche.
I centri antiveleni si basano sulle informazioni fornite da tali organismi designati, per la risposta di emergenza sanitaria, e talvolta costituiscono essi stessi tali organismi.
La notifica deve essere fatta nel formato XML armonizzato fornito dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA), trasmessa tramite portale online o sistema S2S nella/e lingua/e richiesta/e dal singolo stato membro. Per la trasmissione si può utilizzare il portale messo a disposizione dall’ECHA che prende il nome di ECHA submission portal.
In Italia, la notifica PCN è obbligatoria anche per i detergenti non pericolosi ed entrerà in vigore con la pubblicazione del decreto legislativo di modifica dell’Allegato XI del D.lgs 65/2003.
Chi deve notificare
Devono notificare le informazioni richieste dall’allegato VIII del regolamento CLP gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato europeo una miscela pericolosa.
Negli utilizzatori a valle sono compresi:
I distributori e i rivenditori non necessariamente sono soggetti all'obbligo di notifica. Coloro i quali effettuano solo un'operazione di vendita in un territorio per cui già è stata fatta la notifica, senza cambiare nulla sull’etichetta o sulla confezione della miscela, sono esentati dal conformarsi all'allegato VIII.
Nei distributori fanno parte coloro che effettuano un'attività di ri-etichettature (re-labeller) e rimarcatura (re-brander).
Tali distributori devono rispettare l’articolo 4, paragrafo 10 e quindi possono immettere sul mercato solo miscele conformi al CLP. L’obbligo di ottemperanza al CLP comprende il rispetto dell’articolo 45. Devono garantire che tutti gli identificatori del prodotto (in particolare i nomi commerciali/marchi) e gli UFI con i quali la miscela è immessa sul mercato siano oggetto di una trasmissione al pertinente organismo designato.
Ciò significa che un distributore non può immettere una miscela sul mercato se l’organismo designato:
La trasmissione delle informazioni può essere effettuata anche da un terzo per conto dei soggetti obbligati, ad esempio:
Quando notificare
La notifica deve essere fatta prima dell’immissione in mercato della miscela pericolosa. Le date di applicazione sono differenziate in base all’uso identificato della miscela da notificare, cioè industriale, professionale e consumatore.
Per “uso” si intende l’uso di una miscela come ultimo passaggio prima della fine della vita utile della miscela, ossia prima che essa, o i suoi singoli componenti, siano rilasciati nelle acque di scarico o nell’ambiente, o sia inclusa in un articolo o sia consumata in un processo per mezzo di una reazione.
Chi ha effettuato una notifica entro la prima data di applicazione, non è obbligato a conformarsi all'allegato VIII fino all’ultima scadenza 01/01/2025, a meno che non vi siano delle modifiche che richiedano un aggiornamento, tipo il cambio dell’identificatore di prodotto, cambio di classificazione, modifica della composizione o se sono disponibili nuove informazioni tossicologiche.
Nel lasso di tempo tra la prima data di applicazione e l’ultima data coesisteranno le normative nazionali di ogni singolo paese dove la miscela pericolosa sarà immessa in commercio e l'allegato VIII.
Coloro i quali immettono sul mercato una nuova miscela o modifichino una già notificata dopo la prima data di applicazione, per i motivi descritti sopra, sono obbligati a conformarsi immediatamente all'allegato VIII.
É possibile effettuare una notifica inserendo più usi, in questo caso dovrà essere considerata la data di applicazione più stringente.
Tipologia di trasmissione
La trasmissione può essere:
Le aziende possono anche decidere di trasmettere informazioni:
Tutte le miscele oggetto di una trasmissione di gruppo devono essere immesse sul mercato dallo stesso importatore o utilizzatore a valle (e dai relativi distributori).
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